Ricorso   della  povincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente della Giunta pro-tempore, dott.  Luis  Durnwalder,  giusta
 deliberazione  della Giunta provinciale n. 6108 del 17 novembre 1997,
 rappresentata e difesa  -  in  virtu'  di  procura  speciale  del  17
 novembre  1997, (rep.  n. 18590) rogata dall'avv. Adolf Auckenthaler,
 segretario generale della  Giunta  -  dagli  avv.ti  proff.ri  Sergio
 Panunzio  e  Roland  Riz,  e  presso  il  primo di essi elettivamente
 domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;   contro  la
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del
 Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione al
 decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  26  giugno  1997,
 recante  "Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del
 Corpo forestale dello Stato per l'ambiente".
                               F a t t o
   1. - La provincia autonoma di Bolzano  e'  titolare  in  base  allo
 statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 3l agosto
 l972,  n.  670)  ed  alle  relative norme d'attuazione, di competenze
 legislative  ed  amministrative  di  tipo  esclusivo  in  materia  di
 urbanistica,  tutela  del  paesaggio,  alpicoltura  e  parchi  per la
 protezione della flora e della fauna, agricoltura,  foreste  e  corpo
 forestale  (art.    8,  nn.  5,  6,  16,  21,  ed art. 16 decreto del
 Presidente della Repubblica n. 670/1972).
   Per quanto riguarda in particolare  le  competenze  in  materia  di
 parchi,  assumono  particolare rilevanza ai fini del presente ricorso
 le norme d'attuazione dello statuto contenute  nel  d.P.R.  22  marzo
 1974,  n.  279.  L'art. 3, primo comma, di tale decreto presidenziale
 stabilisce  che  tra  le  funzioni  proprie  delle province autonome,
 ciascuna  per  il  rispettivo  territorio,  vi  sono   anche   quelle
 concernenti   il  Parco  nazionale  dello  Stelvio,  al  quale  viene
 conservata una configurazione unitaria;  ed  il  quarto  comma  dello
 stesso  art.  3  stabilisce  che  "La  gestione unitaria del parco e'
 attuata mediante la costituzione di un consorzio fra lo  Stato  e  le
 due   province,  le  quali,  per  la  parte  di  propria  competenza,
 provvedono con legge, previa intesa fra i tre enti". Tale  disciplina
 contenuta  nelle  norme d'attuazione dello statuto costituisce la lex
 specialis per la gestione del Parco dello Stelvio - come e' stato poi
 riconosciuto anche dalla legge quadro sulle aree protette 6  dicembre
 1991,  n.  394,  all'art.  35, primo comma - ed e' inderogabile dalla
 legge ordinaria secondo il ben noto insegnamento  di  codesta  ecc.ma
 Corte.
   L'intesa  per  la  istituzione  del  "Consorzio del Parco nazionale
 dello  Stelvio",  di  cui  alla  suddetta  norma  d'attuazione  dello
 statuto,   e'  stata  sottoscritta  il  27  marzo  1992  dallo  Stato
 (rappresentato dal Ministro dell'ambiente) e dalle province  autonome
 di  Trento  e di Bolzano (e dalla regione Lombardia), e la disciplina
 in essa contenuta e' stata recepita dallo Stato con  il  d.P.C.M.  26
 novembre  l993  (in  Gazzetta  Ufficiale  19 febbraio 1993, n. 41), e
 dalla provincia di Bolzano con la legge provinciale 3 novembre  1993,
 n.   19.   In  tale  disciplina  e'  contenuta  anche  una  specifica
 regolamentazione della sorveglianza sul territorio  del  Parco  dello
 Stelvio.  Vi  si  stabilisce  (art. 11 del decreto del Presidente del
 Consiglio, ed art. 13 della legge provinciale di Bolzano, citt.)  che
 "La  sorveglianza  sul  territorio  del  parco  e' esercitata, previa
 convenzione con le amministrazioni interessate, dal  corpo  forestale
 dello  Stato  e,  per  la  parte  del parco ricadente nelle provincie
 autonome di Trento e di Bolzano, dal corpo forestale  provinciale  di
 ciascuna  provincia autonoma. La predetta convenzione... e' approvata
 dal Ministero dell'ambiente d'intesa, per quanto  riguarda  il  corpo
 forestale dello Stato, con il Ministero dell'agricoltura e foreste e,
 per  quanto riguarda il corpo forestale delle province di Trento e di
 Bolzano, d'intesa rispettivamente con le province autonome".
   La suddetta convenzione e' stata sottoscritta dal presidente  della
 Giunta  provinciale  di Bolzano e dal presidente del Consorzio per la
 gestione del Parco dello Stelvio il 18 febbraio 1997   (ed  e'  stata
 poi  approvata  dal Ministero dell'ambiente). In particolare con essa
 (art.  1)  la  provincia  si  e'  impegnata  ad  istituire,  per   la
 sorveglianza  nel parco di sua competenza, 4 stazioni di sorveglianza
 della ripartizione foreste, nei comuni di Stelvio, Lasa, Martello  ed
 Ultimo;  ed  ha  destinato  a  tale  servizio  15 posti di personale.
 Pertanto, sulla base della  suddetta  disciplina  legislativa  e  del
 conseguente  accordo,  attualmente la sorveglianza sul territorio del
 parco ricadente nella provincia di Bolzano e' dunque  esercitata  dal
 Corpo  forestale provinciale (di cui alla legge provinciale Bolzano 7
 settembre 1973, n. 33, artt.  11 ss.).
   2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il
 decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  26  giugno  1997,
 indicato in epigrafe. Tale decreto - come si evince dal suo preambolo
 -  e'  stato  emanato  "Vista  la  legge  6  dicembre  1991,  n. 394,
 contenente norme quadro in materia di  aree  naturali  protette";  in
 particolare  esso  risulta essere stato emanato ai sensi dell'art. 21
 della legge n. 394/1991, e specialmente del  suo  secondo  comma,  al
 fine di stabilire "la dislocazione dei coordinamenti territoriali del
 Corpo forestale dello Stato per l'ambiente e dei relativi contingenti
 di  personale  presso  gli  enti  parco  nazionali,  determinando  le
 modalita' di dipendenza funzionale degli stessi".
   Il suddetto decreto non menziona minimamente l'art. 3  del  decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n.  279/1974,  ne'  il precedente
 d.P.C.M.  26 novembre  1993 che ha recepito l'intesa  sulla  gestione
 del  Parco  dello Stelvio (e meno che mai la convenzione del 18 marzo
 1997 fra la provincia ed il Consorzio per la gestione del Parco dello
 Stelvio  approvata  dal  Ministero   dell'ambiente).   Esso,   pero',
 istituisce   presso  ogni  ente  parco  nazionale  "un  coordinamento
 territoriale del Corpo  forestale  dello  Stato  per  l'ambiente  con
 circoscrizione  che  comprende tutti i comuni il cui territorio e' in
 tutto o in parte inserito nel parco medesimo" (art. 1, primo  comma);
 e cio' dispone anche per il Parco nazionale dello Stelvio, istituendo
 il   "Coordinamento   territoriale  Stelvio",  dotato  di  60  unita'
 provenienti dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, con il compito
 di svolgere i compiti di sorveglianza sul territorio  del  Parco  (v.
 spec. art. 1, terzo comma, e tabella allegata B)
   Il  suddetto  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
 26 giugno 1997,  nella  parte  in  cui  si  applica  anche  al  Parco
 nazionale  dello  Stelvio,  viola  le attribuzioni costituzionalmente
 spettanti alla provincia autonoma di Bolzano, per i  seguenti  motivi
 di
                             D i r i t t o
   1.  -  Violazione delle attribuzioni costituzionali di cui all'art.
 8, nn. 5,  6,  16  e  21,  ed  all'art.  16  dello  statuto  speciale
 Trentino-Alto  Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme
 d'attuazione, fra cui spec. art. 3 d.P.R.  22  marzo  1974,  n.  279.
 Violazione  del  principio  di leale cooperazione, anche in relazione
 all'art. 11 dell'intesa del 27 marzo 1992, recepita con  d.P.C.M.  26
 novembre 1993 (art. 11), e  l.p. Bolzano 3 novembre 1993, n. 19 (art.
 13).
   La  disciplina  contenuta  nel decreto qui impugnato prevede dunque
 che le funzioni di sorveglianza nel  Parco  nazionale  dello  Stelvio
 vengano svolte dal Corpo forestale dello Stato su tutto il territorio
 de1  parco  (art.  l, primo comma, cit.), quindi anche sul territorio
 della provincia di Bolzano.
   In tal modo quella disciplina viola le attribuzioni  costituzionali
 della   provincia  ricorrente  (e  le  rispettive  norme  statutarie)
 indicate in epigrafe, in base alle quali spetta ad essa, mediante  il
 Corpo  forestale provinciale, svolgere la sorveglianza nel territorio
 del Parco ricadente nel territorio della  provincia  medesima;  cosi'
 come,  del  resto,  e'  positivamente  stabilito  anche  dalle  norme
 d'attuazione contenute nell'art. 3 del decreto del  Presidente  della
 Repubblica n. 279 del 1974 (e dalla ulteriore disciplina attuativa).
   E'  da  sottolineare come l'estensione al Parco dello Stelvio della
 disciplina del d.P.C.M. 26 giugno 1977 non potrebbe  certo  ritenersi
 legalmente giustificata od imposta dall'art. 21 della legge quadro n.
 294/1991 (successiva al del Presidente della Repubblica n. 279/1974),
 richiamato  nel  preambolo del decreto in questione. Infatti, come si
 era gia' accennato in  precedenza,  l'art.  35,  primo  comma,  della
 stessa  legge  quadro  -  con  una  speciale  norma derogatoria della
 disciplina generale della  legge  -  stabilisce  che  "Per  il  Parco
 nazionale  dello  Stelvio  si  provvede  in  base  a quanto stabilito
 dall'art. 3 del d.P.R.   22 marzo  1974,    n.  279".  Tale  speciale
 disposizione  della  legge  n.    294  del  1991  -  che  conferma la
 inderogabilita' da  parte  della  stessa  legge  quadro  delle  norme
 d'attuazione dello statuto speciale contenute nell'art. 3 del decreto
 del  Presidente  della  Repubblica n. 279/1974 - ha appunto lo scopo,
 come affermato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 366/1992, di
 "far salve le procedure d'intesa contenute nell'art.  3  del  decreto
 del  Presidente  della  Repubblica  n. 279 del 1974 - e di inserirle,
 senza  apportarvi  modifica  alcuna,  nel  quadro  della  disciplina,
 tendenzialmente  uniforme,  stabilita  dalla  legge impugnata" (dalla
 legge n. 294 del 1991). Non v'e' dubbio, dunque, che anche in base  a
 quanto  stabilito dalla legge quadro sulle aree naturali protette, il
 Presidente del Consiglio non poteva  intervenire  ad  organizzare  la
 sorveglianza  sul  Parco dello Stelvio con un provvedimento attuativo
 della disciplina generale contenuta nell'art. 21 della legge  quadro,
 ma  doveva  invece  agire  in  conformita' all'art. 3 del decreto del
 Presidente della Repubblica n. 279 del 1974, ed alla  intesa  del  27
 marzo  1992  stipulata  in  base  a quella norma d'attuazione ed alla
 stessa legge quadro (infatti l'art. 35, primo comma, della  legge  n.
 394  del  1991  e' richiamato sia nel preambolo dell'intesa del 1992,
 sia nel preambolo del d.P.C.M. di recezione del 26 novembre 1993).
   2.  -  Violazione,  sotto  ulteriore  profilo,  delle  attribuzioni
 costituzionali della provincia di cui alle norme gia' indicate, e del
 principio  di leale cooperazione anche in relazione all'intesa del 27
 marzo 1992 (art. 11) ed al d.P.C.M. 26 novembre l993 (art. 11).
   In via subordinata  si  potrebbe  ipotizzare  che  il  d.P.C.M.  26
 novembre   1997   intenda  disciplinare  la  sorveglianza  nel  Parco
 nazionale dello Stelvio affidata al Corpo forestale dello  Stato  per
 il  solo  territorio  del  parco  che  non  ricade  nei confini delle
 province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta, per la  verita',
 di  una  ipotesi  che  appare difficilmente compatibile con il tenore
 testuale della disciplina contenuta nel decreto in questione. Questa,
 infatti, non solo (art.    l  e  tabella  allegata  B  istituisce  il
 "Coordinamento   territoriale   Stelvio"   senza   alcuna   ulteriore
 specificazione, e gli assegna anche un numero di unita' di  personale
 del Corpo forestale dello Stato (n. 60) che sembra troppo elevato per
 essere  destinato  ad  operare  nel  solo  territorio ricadente nella
 regione Lombardia; ma per di piu' (art. l,  primo  comma)  stabilisce
 che  quel  coordinamento  territoriale  ha  una  "circoscrizione  che
 ricomprende tutti i comuni il cui territorio e' in tutto od in  parte
 inserito  nel  parco":  e  che  quindi, si deve ritenere, ricomprende
 anche i comuni della provincia di Bolzano (i comuni di Stelvio, Lasa,
 Martello ed Ultimo in cui, come gia' si e' detto, operano le  quattro
 stazioni  di  sorveglianza  affidate al personale del Corpo forestale
 della provincia di Bolzano).
   Ma  se  anche  tale  ipotesi  interpretativa  corrispondesse   alla
 realta',  ugualmente  il d.P.C.M. 26 giugno 1997 sarebbe lesivo delle
 attribuzioni della provincia ricorrente. Infatti, come  che  sia,  il
 decreto   in   questione,   disciplinando   la  organizzazione  della
 sorveglianza nel parco, incide su di un  aspetto  fondamentale  della
 sua  gestione.  Quella gestione "unitaria" del parco che - come si e'
 visto  -  le  norme d'attuazione dello statuto speciale Trentino-Alto
 Adige (art. 3 in. 279/1994) richiedono  che  si  realizzi,  in  primo
 luogo,  mediante  l'istituzione  del  consorzio fra lo Stato e le due
 province autonome, e comunque -  anche  per  ogni  ulteriore  aspetto
 della  organizzazione  della  gestione  del parco - mediante intese e
 procedure di cooperazione.
   Cosi', dunque, avrebbe dovuto accadere anche nel caso  che  con  il
 decreto  del  Presidente  del  Consiglio in questione si fosse inteso
 disciplinare la sorveglianza nel solo territorio del  parco  che  non
 ricade  entro  i  confini  delle province autonome. Comunque lo Stato
 avrebbe dovuto  previamente  stabilire  un'intesa  con  la  provincia
 ricorrente  (come  del resto e' previsto espressamente dal piu' volte
 richiamato art. 11 dell'intesa del 27 marzo 1992, la' dove e' scritto
 che "La sorveglianza sul territorio del parco e'  esercitata,  previa
 convenzione  con  le  amministrazioni interessate dal Corpo forestale
 dello Stato
  e non  si  potrebbe  certo  dubitare  che  fra  le  "amministrazioni
 interessate" vi sia anche la provincia ricorrente).